06 Aprile

LAVORO

COVID-19: l’INAIL fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla gestione degli infortuni sul lavoro in seguito a contagio da covid-19

06/04/2020

L’INAIL è nuovamente intervenuto, dopo il messaggio del 17 marzo 2020, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 con la quale vengono chiariti meglio gli adempimenti che il datore di lavoro deve porre in essere in conseguenza di contagio da covid-19, avvenuto in occasione di lavoro, da parte dei propri dipendenti, ricordando che l’art. 42, co. 2, del d.l. 18/2020 stabilisce che nei casi accertati di infezione da covid-19, in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Il messaggio INAIL del 17 marzo 2020 aveva già chiarito, ad esempio, che per il personale sanitario ben si può presumere che questi abbia contratto il contagio in occasione della propria attività lavorativa. Con la circolare in commento l’INAIL estende il regime presuntivo anche ai lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc, chiarendo che in tutti questi casi il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la relativa certificazione medica all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, al pari di qualsiasi altro infortunio. Parimenti, i datori di lavoro pubblico o privato devono “continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione  ai sensi dall’articolo 53 del d.P.R n. 1124/1965, compilando, nel caso di contagio da covid-19, l’apposito campo “malattia infortunio” presente nell’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line, che rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi. Come disposto all’art. 42 del d.l. 18/2020 e in analogia, ad esempio, agli infortuni in itinere, gli eventi infortunistici da covid-19 non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.