30 Marzo

LAVORO

COVID-19: l’INPS rende nota la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 con la quale fornisce i primi chiarimenti per l’accesso agli ammortizzatori sociali “speciali”

30/03/2020

In data 28 marzo 2020 l’INPS ha emanato la Circolare n. 47, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti per l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legge 18/2020. Con riferimento alla nuova cassa integrazione ordinaria, l’INPS ha intanto chiarito che per l’accesso a tale strumento occorre verificare se l’azienda rientra o meno tra quelle indicazione all’art. 10 del d.lgs. 148/2015 per l’accesso alla CIGO (imprese industriali, cooperative di produzione e lavoro e agricole), mentre per la concessione all’assegno ordinario occorre essere iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), quindi, di regola, essere un’impresa con più di 5 dipendenti non rientrante nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS e che non partecipa ad altro fondo di solidarietà bilaterale. Per l’accesso alla CIGO e all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” non si paga il contributo addizionale, non va dimostrata la transitorietà dell’evento di sospensione (quindi non occorre presentare la cd relazione tecnica) e non occorre che i dipendenti da sospendere abbiano terminato le ferie maturate. Il pagamento della CIGO e dell’assegno ordinario avviene, di regola, mediante anticipo da parte del datore di lavoro e successivo recupero a conguaglio, a meno che il datore di lavoro non dimostri di trovarsi in una situazione di emergenza tale da dover richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. La Circolare chiarisce anche che le aziende con unità produttive site nei comuni dell’Allegato 1 al d.P.C.m. 1 marzo 2020 o per lavoratori ivi residenti, la CIGO e l’assegno ordinario di cui al d.l. 18/2020 si aggiungono agli ammortizzatori sociali già previsti dall’art. 13 del d.l. 9/2020 con causale “EMERGENZA COVID-19 d.l. 9/2020”: per tali aziende sarà pertanto possibile cumulare le 9 settimane di CIGO/FIS ex d.l. 18/2020 con le 13 settimane del d.l. 9/2020. L’INPS ricorda inoltre che l’assegno di CIGO/FIS sostituisce l’eventuale indennità di malattia. Con riferimento alle aziende fuori campo applicazione CIGO/FIS ma rientranti invece nel sistema di CIGS, la circolare precisa che per tali aziende lo strumento speciale è la cassa in deroga e che anche le aziende che hanno in corso una CIGS possono “convertirla” in CIGO solo se rientrano nel campo di applicazione della CIGO, altrimenti devono chiedere la cassa in deroga. Rientrano, ad esempio, nella cassa in deroga e dovranno quindi presentare la relativa domanda alle regioni, le imprese classificate come commerciali con più di 50 dipendenti (a meno che non siano aziende plurilocalizzate in almeno 5 regioni, in tal caso la domanda sarà presentata al Ministero del Lavoro e gestita a livello centrale mediante provvedimento di concessione reso nel termine di 30 giorni). L’INPS ha inoltre chiarito che la cassa in deroga ex d.l. 18/2020 si aggiunge ai trattamenti in deroga già previsti dal precedente d.l. 9/2020, ivi compresi quelli delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per gli ammortizzatori sociali in deroga si attua il sistema del pagamento diretto senza anticipazione da parte del datore di lavoro, ma i datori di lavoro dovranno inviare all’INPS il modello SR 41 entro sei mesi dalla fine del periodo di paga.