HEALTHCARE
Con la sentenza n. 21090 del 19 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, III sez. civ., ribadita la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie, precisa come queste, nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto c.d. di spedalità, sono tenute ad osservare, con la massima diligenza e prudenza, le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza nonché a tenere, in concreto, per il tramite dei propri operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente, ponendo in essere le determinazioni di volta in volta più idonee (in rapporto alle precarie o limitate disponibilità dei propri mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente) a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del paziente.