COVID-19: il Governo chiarisce quali attività produttive non si fermano mentre l’INPS fornisce le prime indicazioni operative in merito all’acceso agli ammortizzatori sociali speciali
23/03/2020
È
stato pubblicato sulla GU 76/2020, ed è in vigore da oggi, il d.P.C.m. 22 marzo
2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, con il quale il Governo ha disposto la sospensione di tutte le
attività produttive industriali e commerciali, salvo che queste possano
organizzare il lavoro con modalità da remoto, fatta comunque eccezione per: 1)
imprese con assegnato uno dei codici
Ateco indicato nell’allegato 1 al d.P.C.m, 2) per quelle che erogano servizi
pubblici essenziali e di pubblica utilità, 3) per quelle che effettuazione produzione,
trasposto, commercializzazione e consegna di farmaci, dispositivi
medico-chirurgici, tecnologia sanitaria, prodotti agricoli e alimentari. Il
medesimo d.P.C.m. consente, inoltre, la continuazione di tutte le attività
“funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività”
rientranti nei codici Ateco e/o di quelle che erogano servizi pubblici
essenziali e di pubblica utilità, che possono quindi continuare ad operare ma
previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività
operativa, indicando le imprese e le amministrazioni, escluse dalla sospensione
dell’attività, in favore delle quali sono erogati i servizi strumentali alla
continuità delle stesse attività non sospese. L’ultimo intervento del Governo
giunge a distanza di due giorni dai primi importanti chiarimenti INPS in merito
all’attivazione degli ammortizzatori sociali speciali, di cui al precedente
d.l. 18/2020. In particolare, con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 l’INPS ha
chiarito, tra l’altro, che per quanto riguarda la presentazione della domanda
di CIGO non occorre dimostrare la transitorietà dell’evento di sospensione,
quindi si può omettere la relazione tecnica e si può procedere solo con il
caricamento dell’elenco dei lavoratori da sospendere. Non si dovrà, inoltre,
pagare alcun contributo addizionale e l’INPS non terrà conto del requisito
dell’anzianità aziendale “minima”. L’Istituto ha altresì precisato che tutte le
aziende che finanziano la CIGS, ma che sono fuori campo di applicazione CIGO
(ad esempio le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, tra cui molte
aziende farmaceutiche prive di stabilimenti di produzione), dovranno fare
domanda di cassa integrazione in deroga, “passando” per i canali regionali che
saranno attivati dalle singole Regioni (per queste domande, che sono accolte in
base all’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento fondi, vale
la regola dell’intervento diretto da parte dell’INPS, previo inoltro del
modello SR.41) ovvero, in alternativa, valutare di accedere alla CIGS con
causale “crisi aziendale”, seguendo le procedure ordinarie, tra cui la
consultazione sindacale “non semplificata”, anche se tale ultima ipotesi non ha
ancora ricevuto formalmente l’avallo dell’INPS.