Emergenza COVID-19 (nuovo coronavirus) e gestione del rischio in azienda: smart working obbligatorio anche senza accordo
24/02/2020
Con decreto legge n. 6/2020 in
vigore dal 23 febbraio 2020 (G.U. n. 45 del 23/2/2020) recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” il Governo è stato autorizzato ad adottare misure di contenimento
e gestione della diffusione del virus in determinate aree sensibili (in
particolare si tratta di 10 Comuni della Lombardia e 1 del Veneto). In
attuazione del decreto legge con D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, il
Consiglio dei Ministri ha previsto disposizioni riguardanti le attività
produttive, tra le quali la sospensione dello svolgimento di attività
lavorative per tutti i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel
comune o nell’area interessata dal provvedimento, anche se le stesse si svolgono
fuori dal Comune o dall’area indicata. Inoltre, l’art. 3 del predetto D.P.C.M.
dispone l’applicazione “in via automatica ad ogni rapporto di lavoro
subordinato nell’ambito della aree considerate a rischio (e) anche in
assenza di accordi individuali” del c.d. lavoro agile (o smart
working), imponendo pertanto il lavoro da remoto senza necessità di
formalizzare accordi individuali con i dipendenti. Si tratta quindi della prima
disposizione speciale, di valenza giuslavoristica, atta a fronteggiare l’emergenza
ma per ora applicabile soltanto ai comuni ritenuti più a rischio. Le aziende
che invece non rientrano nel campo di applicazione del D.P.C.M potranno
comunque valutare le opportune azioni da compiere applicando le regole generali
in tema di eventuale impossibilità alla prestazione, ricorso a strumenti di
sostegno al reddito (CIGO e FIS) nonché salute e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla prevenzione dal rischio biologico.