12 Febbraio

HEALTHCARE

Gare per la fornitura di farmaci. Dal Consiglio di Stato un monito: non si fanno lotti distinti salvo giustificati motivi da esporre nel bando

12/02/2020

Con sentenza n. 932 del 5 febbraio 2020 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla tematica del frazionamento in più lotti delle gare per la fornitura di farmaci.

Con la sentenza in considerazione, in particolare, il Consiglio di Stato ha trattato la questione del bilanciamento tra il generale principio della suddivisione in lotti, finalizzato a favorire la più ampia partecipazione alle gare anche dei piccoli operatori e il principio di equivalenza nelle procedure di gara, il quale rende contestualmente valutabili prestazioni omogenee e sostanzialmente conformi.

Il caso trattato dal Consiglio di Stato riguardava la legittimità del frazionamento della gara sulla base della distinzione, operata dalla Stazione appaltante, tra autoiniettori di adrenalina in “siringa preriempita” e autoiniettori in “penne preriempite”: secondo l’impresa concorrente, lungi dal giustificare il frazionamento in lotti distinti, i vari dispositivi avrebbero dovuto, al contrario, essere considerati tra loro del tutto equivalenti, non incidendo sulla funzionalità, sull’efficacia e sulla sicurezza del farmaco.

Confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il principio della suddivisione dei lotti, finalizzato a favorire la concorrenza tra le imprese, non costituisce una regola inderogabile ma può essere disapplicato per motivi giustificati da indicare nel bando; ciò tanto più laddove il frazionamento della gara realizzi nel complesso un effetto ostativo della concorrenza, esattamente come nel caso trattato ove l’opzione organizzativa adottata dall’Amministrazione limitava di fatto “la partecipazione per ciascun lotto ad una determinata e ristretta categoria di produttori a seconda del tipo di dispositivo utilizzato (penna o siringa) per l’adrenalina da autoiniezione, precludendo agli altri di concorrere a rendere una prestazione funzionalmente equivalente”.

Infatti, nell’organizzazione della procedura ad evidenza pubblica, l’Amministrazione deve adottare delle decisioni coerenti con il complesso di interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, oltre che con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, essendo necessario che ad una disamina complessiva l’organizzazione della gara non contrasti con i principi della libera concorrenza e di non discriminazione. Nel senso prospettato, e in assenza di specifici elementi giustificativi di segno contrario, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il frazionamento della gara per la fornitura di farmaci che, pur caratterizzati dal medesimo principio attivo, posologia, forma farmaceutica e modalità di somministrazione, si distinguano esclusivamente con riferimento al dispositivo di autosomministrazione utilizzato.