CIVILE E COMMERCIALE
E’ illegittima e va riformata la sentenza di primo grado che dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio, ponendo a carico dell’Amministrazione soccombente la sola rifusione del contributo unificato e delle spese del commissario “ad acta”, senza indicare alcuna circostanza che giustifichi la disposta compensazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 26 del c.p.a., la compensazione delle spese può essere ammessa solo in casi particolari.
(Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4769).