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Con sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020, pronunciata in Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina prevista dall’art. 11, co. 5, d.l. n. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012, nella parte in cui consente la partecipazione al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in due Regioni comporta l’applicazione della regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede, in coerenza con la regola generale prevista dall’art. 112 r.d. n. 1265/1934 (TULS) per la titolarità individuale, non solo in caso di partecipazione singola, ma anche in forma associata. I giudici amministrativi sono giunti a tale conclusione a fronte della ratio della disciplina in questione di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge e costituendo l’assegnazione di due sedi un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato, visto il divieto di partecipazione al concorso per i farmacisti già titolari di sede farmaceutica urbana. Tale principio deve estendersi anche ai partecipanti in forma associata, anche in quanto, diversamente, si porrebbe in essere una disparità di trattamento nei confronti dei candidati in forma singola, per i quali vige il principio dell’alternatività e del divieto di cumulo di titolarità in capo alla stessa persona.
Ad avviso del Supremo Consesso Amministrativo, la forma associata non è poi una realtà giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alle sedi, dovendo la sede essere assegnata all’esito del concorso a quegli stessi farmacisti persone fisiche che hanno partecipato al concorso a tale titolo, salvo poi questi ultimi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio della farmacia nelle forme previste dall’ordinamento (art. 7 l. n. 362/1991) che consentano l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni.