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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 27/2014, che riconosceva ai cittadini maggiorenni la possibilità di esprimere la propria dichiarazione di volontà, in ordine alla donazione di organi post mortem, all’Ufficio Anagrafe, in sede di rilascio o di rinnovo del documento di identità. Secondo la Corte, con tale provvedimento, la Regione ha invaso la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di anagrafi (art. 117, co. 2, lett. i), Cost.), nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, co. 2, lett. g), Cost.).
La Corte ha, inoltre, precisato che a nulla rileva il fatto che la legge regionale riproduca sostanzialmente il contenuto della disciplina già prevista a livello statale (con d.m. 11 marzo 2008, art. 3, co. 8bis, d.l. 194/2009, conv. in l. 25/2010, e art. 43, co. 1, d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013), poiché l’illegittimità costituzionale non deriva dal contenuto della disciplina, quanto, piuttosto, dal fatto che la stessa è intervenuta in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Né rileva il fatto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle legge regionale impugnata, rimarrebbe ugualmente in vigore la disciplina della procedura semplificata di manifestazione di volontà presso l’Ufficio Anagrafe, in virtù della vigente normativa statale, atteso che la legge regionale che viola il riparto costituzionale di competenze è “di per sé stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche” (Corte Cost., sentenza n. 195 del 9 ottobre 2015, pubblicata sulla G.U., 1° Serie speciale, del 15 ottobre 2015).