23 Dicembre

HEALTHCARE

Danni da malpractice: nel regime anteriore ex Legge 24/17, nell’ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità va paritariamente ripartita tra la struttura e il sanitario

23/12/2019

La Suprema Corte con la sentenza n. 28987 dell’11/11/19, si è pronunciata in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla Legge n. 24/17, riconoscendo, nell’ipotesi di colpa esclusiva del medico, il diritto della struttura ad agire in rivalsa ma solo nei limiti della metà dell’importo. La Cassazione, precisamente, definiti i termini d’applicabilità dell’istituto della rivalsa e la sua più frequente ricostruzione che, erroneamente, sovrappone una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228 c.c. con quella di responsabilità indiretta per fatto altrui ex art. 2049 c.c., e chiarito che “la sopravvenuta legge 24 del 2017, al di là dei particolari contenuti delle singole disposizioni espressione della discrezionalità del legislatore, costituisce nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutico di indirizzo”, arriva ad affermare la responsabilità paritaria tra la struttura e il sanitario anche nel caso d’esclusiva condotta colposa di quest’ultimo. Ciò in ragione del fatto che il medico, operando nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge la propria attività, che sia stabile o saltuaria, è parte integrante della struttura medesima, di tal che quest’ultima, avvalendosi della sua collaborazione, si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da questi eventualmente cagionati. La responsabilità di chi, come l’ente, si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova dunque la propria ragion d’essere, non già nella colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento della propria obbligazione. Ne consegue dunque l’impredicabilità del diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del sanitario, potendo quest’ultima agire esclusivamente per la metà, ad esclusione degli eccezionali casi d’inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (Cass. Civ. sentenza n. 28987 dell’11.11.2019).