14 Novembre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sulla legittimità dell’utilizzo da parte di Consob del criterio presuntivo in tema di contestazione di abuso di informazioni privilegiate in materia di investimenti

14/11/2019

Con la sentenza n. 867 del 29/10/19 la Corte d’Appello di Cagliari ha riconosciuto la legittimità del ragionamento presuntivo nell’accertamento dell’illecito in tema di abuso di informazioni privilegiate in materia di investimenti, sottolineando, però, la necessità che gli elementi indiziari portati a sostegno della contestazione consentano una ricostruzione univoca dell’accaduto, dovendo l’individuazione del fatto ignoto per il tramite di fatti noti indiretti necessariamente avvenire attraverso un rigoroso percorso ricostruttivo che consenta una lettura univoca degli elementi acquisiti, con esclusione della possibilità di altrettanto verosimili connessioni alternative. Rispetto a ciò non costituiscono elementi univoci tali da dar luogo alla presunzione di conoscenza dell’informazione privilegiata né il fatto che il soggetto sanzionato fosse un abituale investitore di borsa, posto che nulla può escludere che questi avesse investito nel titolo oggetto della presunta informazione privilegiata proprio in ragione della sua esperienza, né il fatto che lo stesso avesse stretti rapporti di parentela con altro soggetto ragionevolmente in possesso dell’informazione privilegiata, né, ancora, che frequenti fossero con questi i contatti telefonici che possono trovare spiegazione proprio nel rapporto tra fratelli. Depone, invece, certamente a sfavore della conoscenza dell’informazione privilegiata il limitato investimento in proporzione alle disponibilità o alla possibilità di procurarsi ulteriori mezzi finanziari.