13 Novembre

LAVORO

Obbligazione solidale del committente anche se il subappalto non era autorizzato

13/11/2019

Con sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità solidale del committente rispetto ai crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto e con specifico riferimento ai contributi previdenziali e assicurativi, nel caso di un subappalto mai autorizzato dal committente e anzi vietato dal contratto di appalto ma che, nei fatti, ha avuto esecuzione per decisione unilaterale e non dichiarata dell’appaltatore principale. La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha affermato che il committente è comunque responsabile della contribuzione dovuta dal subappaltatore anche se il contratto di subappalto fosse stato vietato nel contratto stipulato con l’appaltatore, ciò in quanto l’obbligazione contributiva è come noto indisponibile alle parti e gli Enti hanno il pieno diritto di chiedere direttamente al committente il pagamento delle contribuzioni relative ai lavoratori impiegati nei servizi subappaltatati.