HEALTHCARE
Con Segnalazione dell’8 ottobre 2015, indirizzata ai Presidenti di camera e Senato, nonché ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato le criticità concorrenziali derivanti dalla vigenza di una disposizione contenuta nel d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), e segnatamente l’art. 68, che impedisce, di fatto, ai farmacisti di utilizzare, per le loro preparazioni galeniche magistrali (vale a dire farmaci realizzati dal farmacista in farmacia, sulla base di apposite ricette mediche e destinate a determinati pazienti) principi attivi realizzati industrialmente, limitando così la diffusione dei galenici e la personalizzazione delle cure.
Si tratta, peraltro, secondo quanto rilevato dall’Antitrust, di un aggravio operativo prettamente italiano, dato che le normative dei principali ordinamenti dell’UE sono tutte allineate nel riconoscere un’eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto (senza, cioè, assoggettare il farmacista al divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente).
Per tali ragioni, l’Autorità ha segnalato l’importanza di provvedere ad un riallineamento della normativa nazionale con quelle principali dell’UE, a mezzo dell’abrogazione del divieto contenuto nell’art. 68 CPI.