22 Ottobre

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Diritto di prelazione del dipendente di farmacia comunale: possibile contrasto con l’art. 49 TFUE recante la tutela della libertà di stabilimento

22/10/2019

Lo scorso 2 ottobre l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE ha depositato le sue conclusioni nella causa C-465/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale depositata dal Consiglio di Stato il 18 luglio 2018, volta a conoscere se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di tutela della concorrenza e di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli artt. 45, da 49 a 56  e 106 del TFUE, nonché di cui agli artt. 15 e 16 della Carta ed il canone di proporzionalità e ragionevolezza in essi racchiuso, ostino ad una normativa nazionale, quale è l’art. 12, comma 2, l. n. 362/1991 che, in caso di trasferimento della  titolarità di farmacia comunale, assegna il diritto di prelazione ai dipendenti della farmacia medesima.

Ad avviso dell’Avvocato Generale, la disciplina sulla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE osta alla normativa nazionale che riconosce il diritto di prelazione ai dipendenti di farmacia comunale in caso di cessione della stessa, in quanto tale disciplina produce l’effetto di ostacolare e scoraggiare l’esercizio da parte dei farmacisti di altri Stati membri del loro diritto di partecipare alla procedura di gara per l’acquisto di una farmacia comunale  sita nella Repubblica italiana.

Né tale norma sembra configurare una restrizione alla libertà di stabilimento giustificata da un motivo di interesse generale, quale la tutela della salute pubblica, in quanto l’obiettivo di garantire la continuità di impiego dei farmacisti delle farmacie comunali, al fine di salvaguardare i loro i diritti  in caso di trasferimento della titolarità  di tale farmacia, si basa su considerazioni sociali e occupazionali piuttosto che su considerazioni di sanità pubblica. L’Avvocato Generale ha, infine, fatto presente che tale obiettivo non può essere giustificato neppure dalla tutela dei dipendenti contro il licenziamento in caso di trasferimento della farmacia comunale, a fronte della tutela garantita nel nostro ordinamento dall’art. 2112 c.c.