HEALTHCARE
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1518 del 6 ottobre 2015, nel respingere la richiesta di un’USL di revoca di un decreto ingiuntivo per mancato pagamento ad un’azienda farmaceutica delle forniture di farmaci e dei relativi interessi, ha precisato che la sospensione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali per effetto del meccanismo del pay-back (tale per cui le aziende farmaceutiche, anziché applicare ex ante la riduzione del 5% dei prezzi dei loro medicinali, possono optare per il versamento ex post alle Regioni del relativo importo, mantenendo così inalterato il prezzo di vendita al pubblico) opera anche nei confronti dei contratti di fornitura già in essere con le singole Aziende ospedaliere, con conseguente diritto alla rideterminazione ed al pagamento del prezzo pieno dei medicinali forniti, al lordo di detta riduzione obbligatoria. Ciò sia in base al tenore letterale della norma (che prevede la sospensione per i prezzi di tutti i farmaci prodotti dalla singola azienda, senza distinguere tra contratti già vigenti e nuove forniture), sia alla luce della ratio del sistema del pay-back, volto a consentire l’erogazione di somme direttamente alle Regioni, a sostegno della spesa farmaceutica, consentendo inoltre alle aziende farmaceutiche di effettuare libere scelte imprenditoriali sul prezzo dei farmaci da loro prodotti.