11 Luglio

LAVORO

Solidarietà contributiva negli appalti: per la Cassazione il termine è quinquennale

11/07/2019

La Corte di cassazione, con la sentenza 4 luglio 2019, n. 18004, per la prima volta chiarisce che in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e committente il termine della solidarietà riferito ai contributi non pagati dall’appaltatore è quinquennale e non biennale come per le retribuzioni. Come noto, il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 prevede che il committente è obbligato, in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Nelle decisioni dei tribunali di merito l’orientamento maggioritario emerso era nel senso che tanto le retribuzioni quanto i contributi non pagati dell’appaltatore fossero esigibili dal committente solo entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto. Per la Cassazione, invece, il termine di due anni è riferito solo alle retribuzioni, mentre i contributi possono essere chiesti al committente entro il maggiore termine di prescrizione di cinque anni, in quanto l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono ben distinti per loro natura e rilevanza sociale, avendo la pretesa contributiva la finalità di soddisfare un interesse diretto della collettività, quale il finanziamento del sistema previdenziale.