21 Giugno

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Convertito in legge il decreto “sblocca cantieri”

21/06/2019

Il 17 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modifiche del D.L. n. 32/2019, noto come decreto sblocca cantieri.

La legge, nell’ottica di rilanciare gli investimenti pubblici ed introdurre nuove misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, introduce una serie di modifiche al Codice Appalti, volte alla semplificazione del quadro normativo, prevedendo, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, puntuali deroghe ad alcune disposizioni del d.lgs. 50/2016. Tra queste, si segnalano quelle in tema di:

(i) subappalto: sono stati sospesi l’obbligo, per il concorrente, di indicare la terna dei subappaltatori, e l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di procedere alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 in capo al sub-appaltatore; è stata altresì modificata la quota massima dei lavori o servizi subappaltabili, innalzata al 40% dell’importo complessivo del contratto;

(ii) appalto integrato libero: è stato sospeso il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori previsto dall’art. 59, comma 1, quarto periodo del d.lgs. 50/2016. Resta fermo, invece, quanto stabilito dal comma 1 bis della medesima disposizione, il che induce a ritenere che il ricorso all’appalto integrato sia possibile soltanto nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori;

(iii) centralizzazione delle gare: fino al 31 dicembre 2020 i Comuni non capoluogo potranno gestire autonomamente le procedure di gara, senza dover ricorrere alle centrali di committenza o a stazioni uniche appaltanti.

Altre modifiche alla normativa previgente hanno invece carattere definitivo, come quelle in materia di:

(i) Project financing: è estesa agli investitori istituzionali e agli istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice;

(ii) Trasparenza e rito super-accelerato: è stato definitivamente eliminato il c.d. rito super accelerato per i ricorsi sulle ammissioni/esclusioni dalla gara (commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 del codice del processo amministrativo) ed abrogato il correlato obbligo per la stazione appaltante di pubblicare le liste di ammessi ed esclusi alla gara;

(iii) Valore dell’appalto e anticipo del prezzo: ai fini dell’individuazione della procedura ad evidenza pubblica per gli appalti suddivisi in lotti, le stazioni appaltati hanno l’obbligo di computare il valore complessivo dei lotti di gara, e ciò anche quando i singoli lotti non vengano aggiudicati contemporaneamente. Inoltre, l’anticipo del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, prima limitato alle sole opere pubbliche, è stato esteso a tutti i tipi di appalto e, dunque, anche ai servizi e alle forniture.

(iv) Regolamento Unico Codice Appalti: è prevista l’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici, che sostituisca l’attuale sistema articolato in linee guida ANAC e decreti ministeriali.