05 Giugno

HEALTHCARE

Il titolare di farmacia rurale o soprannumeraria non può cedere la farmacia dopo l’assegnazione di altra sede a concorso straordinario

05/06/2019

Con sentenza del 3 giugno 2019, il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui le sedi farmaceutiche già nella titolarità dei partecipanti al concorso straordinario, una volta che questi abbiano ottenuto l’assegnazione di una delle  sedi oggetto del medesimo concorso straordinario, sono sottratte alla loro disponibilità, in virtù del principio generale che preclude la titolarità contestuale di un duplice esercizio farmaceutico, essendo destinate ad ampliare il bacino delle sedi suscettibili di assegnazione sulla scorta della graduatoria concorsuale.  

Ad avviso dei giudici amministrativi, il riferimento nei bandi di concorso alla “assegnazione” della sede oggetto del concorso straordinario, quale apparente dies ad quem del regime di incedibilità della farmacia nei dieci anni precedenti, a pena di esclusione dal concorso, lungi dall’essere interpretabile quale ponte di transizione al diverso regime di piena disponibilità, costituisce il punto di saldatura con la regola di indisponibilità collegata alla ratio della destinazione delle sedi “resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori” agli altri concorrenti beneficiari dello scorrimento della graduatoria.

Peraltro, sul piano strettamente logico, non avrebbe senso consentire la partecipazione al concorso straordinario solo al farmacista rurale che non abbia trasferito la farmacia nei dieci anni antecedenti al concorso medesimo, per poi legittimare la cessione  dopo la sua conclusione e nelle more del procedimento di autorizzazione/apertura.