30 Maggio

LAVORO

Il medico di famiglia che effettua prescrizioni oltre i limiti previsti dalle linee guida non sempre commette una condotta punibile

30/05/2019

Con sentenza n. 1753 del 16 aprile 2019, il magistrato del lavoro del Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso promosso da un medico di medicina generale che lamentava l’illegittimità del provvedimento di decurtazione mensile dello stipendio disposto nei sui confronti dalla competente Asl, per avere il medico prescritto in favore di una sola paziente bombole di ossigeno gassoso oltre le prescrizioni previste dalle linee guida in materia. Il medico si era difeso in giudizio adducendo che il caso concreto imponeva di discostarsi dalle linee guida, mentre la Asl rimarcava la necessità di una interpretazione rigida delle stesse linee guida. Con la sentenza in commento il Tribunale, nell’accogliere l’azione del medico, ha chiarito che un’interpretazione troppo rigorosa del valore delle linee guida e degli effetti di eventuali violazioni delle relative prescrizioni o indicazione appare pericolosa rispetto alle esigenze di tutela del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione, potendo porre il medico di fronte a dubbi di difficile soluzione tra il timore di responsabilità nei confronti dei pazienti e rischi di trattenute sullo stipendio conseguenti a prescrizioni che egli ritiene necessarie nel caso di specie, ma non conformi alle linee guida. Il Tribunale di Lecce conclude affermando che un qualche margine di discrezionalità deve essere lasciato al medico e che la sua responsabilità personale può essere ravvisata solo in caso di dolo o di errore grave conclamato.