03 Maggio

HEALTHCARE

Professioni sanitarie: sospensione disciplinare a un medico non in regola con i crediti ECM

03/05/2019

L’obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto dal Codice di deontologia medica comprende l’osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico degli iscritti per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua, disciplinata dall’art. 16 e ss. d.lgs. 502/1992 e dal sistema di cui all’art. 2, co. 357, l. 244/2007  (cd. Educazione Continua in Medicina -  ECM). Con tale motivazione la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) ha confermato la decisione di primo grado della Commissione regionale di Aosta che aveva sospeso dall’esercizio della professione un medico odontoiatra per non avere assolto all’obbligo di aggiornamento e formazione professionale permanente previsto dal Codice deontologico. La Commissione ha, tuttavia, ritenuto “eccessiva” la sanzione della sospensione per il periodo massimo previsto (pari a 6 mesi), tenuto conto che il professionista ha comunque dato prova di aver, seppur parzialmente e in maniera insufficiente, dato corso ad un’attività di aggiornamento. Per tale ragione, la sanzione è stata dimezzata (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, decisione n. 100 del 15 novembre 2018, depositata in Segreteria il 28 marzo 2019).