LAVORO
Con sentenza n. 2314/2019 del 9 aprile 2019, il
Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’esclusione da una gara,
disposta nei confronti di un’impresa partecipante che non aveva correttamente
riportato nelle denunce mensili un codice fiscale del figlio di un proprio
lavoratore dipendente, risultando una conseguente scopertura contributiva,
peraltro del tutto modesta (circa 300 euro), e dalla quale era stato generato
un Durc negativo. Già il Tar aveva disposto la validità dell’esclusione,
sostenendo che nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra
non solo il mancato versamento dei contributi ma anche l’omissione delle
denunce obbligatorie, mentre di contro la società esclusa sosteneva che
l’omissione era di scarsa rilevanza, oltre a essere scaturita da difficoltà
tecniche dovute alle nuove modalità di invio telematico dei flussi dei dati
contributivi proprio nel periodo di interesse. Il Consiglio di Stato, nel
confermare la pronuncia del Tar, ha giudicato legittima l’esclusione,
affermando che la ragione ostativa al rilascio di Durc regolare può consistere
anche nel mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce
periodiche, perché tale inadempimento, di per sé, integra comunque una
violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza
della mancata presentazione delle denunce sia stato omesso il versamento di
contributi per importi anche molto bassi, perfino inferiori alla soglia fissata
come rilevante dalla legge.