CIVILE E COMMERCIALE
La Corte di Giustizia, con sentenza del 1 ottobre 2015, ha stabilito che l’Amministrazione di uno Stato membro non può trasmettere ad un’altra dati personali a fini di trattamento, senza che l’interessato ne sia previamente informato; lo Stato membro può derogare a tale obbligo di informazione solamente con disposizione legislativa e a salvaguardia degli interessi previsti dall’art. 13 della direttiva 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), tra cui rientrano la sicurezza dello Stato, la pubblica sicurezza, la difesa, la prevenzione, la ricerca e l’accertamento di infrazioni penali, nonché i rilevanti interessi economici e finanziari di uno Stato, o dell’UE (Corte di Giustizia, sentenza del 1 ottobre 2015, nella causa C-201/14).