23 Aprile

HEALTHCARE

I riscontri di efficacia sulle condizioni personali di vita del paziente non bastano a legittimare l’erogazione terapeutica a carico del S.s.n. di prestazioni tempestive non ottenibili dal servizio pubblico

23/04/2019

A ulteriore conferma di un orientamento ormai assodato, la Corte di Cassazione è intervenuta ancora sulla tematica della erogabilità a carico del S.s.n. di prestazioni sanitarie tempestive non ottenibili dal servizio pubblico.

Muovendo dalla identificazione del parametro normativo presupposto all’accertamento del diritto alla prestazione sanitaria, la Corte di Cassazione è giunta a negare l’erogazione di una terapia di riabilitazione motoria  (RIC, altrimenti detta Dikul), nonostante nella fattispecie concreta fossero stati riscontrati “indubbi ed obbiettivi effetti positivi sulle condizioni di salute” del paziente.

Il mero riscontro dell’efficacia della cura rispetto alla specifica situazione del paziente, infatti, non basta, per sé, a giustificare l’intervento a carico del servizio pubblico.

Nel caso specifico della cura RIC, tra le condizioni di legge che la Corte ha ritenuto non soddisfatte sono ricomprese la validazione della terapia da parte della comunità scientifica, la stretta necessità della terapia rispetto alla patologia riscontrata e l’economicità nell’impiego delle risorse pubbliche secondo un criterio di “efficacia comparabile” tra le varie forme di assistenza ottenibili.

A questo riguardo, infatti, è stato rilevato come le erogazioni a carico del S.s.n. devono rispondere anche a un criterio di efficienza e proporzionalità dell’azione e, dunque, della loro sostenibilità in termini di beneficio per la salute secondo evidenze scientifiche a fronte delle risorse impiegate.

Secondo il Giudice di legittimità, il rispetto di tali requisiti di legge coniuga ragionevolmente le diverse esigenze contrapposte dei condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie pubbliche e del nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana (Corte di Cassazione, ordinanza n. 10719 del 17 aprile 2019).