HEALTHCARE
La Corte di giustizia è stata chiamata ad
interpretare la norma europea secondo cui, ai fini dell’ottenimento di un
certificato di protezione complementare (Cpc), è necessario che il prodotto
oggetto della richiesta detenga un’AIC in corso di validità e che tale AIC sia
la prima autorizzazione del prodotto (art. 3, lett. b e d, Reg. 469/2009). In
particolare, è stato chiesto se possa essere considerata quale “prima” AIC
quella rilasciata per una nuova formulazione di un principio attivo che è già
stato oggetto di una autorizzazione all’immissione in commercio. La Corte,
confermando un’interpretazione restrittiva di “prodotto”, ha ricompreso in tale
accezione unicamente il principio attivo del medicinale e ha, dunque, ritenuto
che una nuova formulazione di un principio attivo preesistente costituita da
quest’ultimo e da un vettore privo di effetti terapeutici propri non può essere
considerata un prodotto distinto da quello costituito unicamente dal principio
attivo. Sulla base di tali premesse, è stato ritenuto che l’AIC rilasciata per
una nuova formulazione di un principio attivo preesistente non possa essere
considerata la prima AIC rilasciata per tale prodotto, ai fini dell’ottenimento
di un Cpc, qualora tale principio attivo sia già stato oggetto di un’AIC.
Un’interpretazione contraria si porrebbe in contrasto con il Regolamento sopra
citato che intende favorire la protezione non di qualsivoglia ricerca
farmaceutica, ma di quella che conduce alla prima immissione in commercio di un
principio attivo (Corte di giustizia UE, sent. del 21 marzo 2019, nella causa
C-443/17).