LAVORO
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter
n. 450 del 25 febbraio 2019, ha affermato la non conformità alla
legislazione sulla privacy dell’invio massivo dei dati degli infermieri all’Ordine
professionale di riferimento, ribadendo l’illiceità di tale invio da parte
delle strutture sanitarie e in modo generalizzato. Nel caso di specie, sia la
Struttura sanitaria sia l’Ordine degli infermieri avevano rappresentato che
tale comunicazione di dati personali fosse necessaria per permettere all’Ordine
di effettuare i controlli circa il possesso, da parte degli infermieri, dei
requisiti abilitanti l’esercizio della professione, quindi per soddisfare un
interesse pubblico. Con la risposta in commento, il Garante ha invece
evidenziato che l’attuale quadro normativo non attribuisce agli Ordini – pur
dotati di specifici poteri disciplinari e di vigilanza – competenze in tema di
generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite
al personale infermieristico, spettando invece al datore di lavoro l’obbligo di
effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti per
l’accesso a specifici impieghi, inclusa l’iscrizione del singolo professionista
al relativo albo, così affermando l’illiceità dell’invio massivo dei nominativi
e della residenza degli infermieri impiegati dalle aziende sanitarie agli
ordini territorialmente competenti.