HEALTHCARE
Con ordinanza n. 4516 del 1 ottobre 2015, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 450/2015, con specifico riferimento agli obiettivi di appropriatezza prescrittiva ivi disposti con riguardo alla spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2015, ha affermato come tale provvedimento non limiti la libertà prescrittiva del medico, non essendo lo stesso obbligato a prescrivere il medicinale biosimilare risultato aggiudicatario della gara indetta dall’Estar (l’Ente di supporto delle aziende sanitarie regionali), ma essendo, per contro, espressamente prevista la possibilità che il medico richieda uno specifico medicinale (da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso di specie) previa compilazione di una specifica relazione.
Non solo. Tale obbligo di compilazione della relazione – precisano i Giudici – non può considerarsi adempimento privo di utilità anche quando la prescrizione si riferisca a paziente “non naive” (cioè ad un paziente già trattato con un altro medicinale), tenuto conto che anche per i pazienti di questo tipo - secondo il Position Paper dell’Aifa e la letteratura scientifica in materia - sussistono casi in cui il farmaco già utilizzato può o addirittura deve essere sostituito con altro biosimilare (quando la precedente esposizione al farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e quando dall’impiego dello specifico farmaco siano emersi degli inconvenienti per il paziente).