23 Novembre

HEALTHCARE

Specialità medicinali: secondo la Corte di Giustizia è legittimo l’uso off-label di Avastin a carico del SSN

23/11/2018

La Corte di Giustizia si è pronunciata sui quesiti sottoposti dal Consiglio di Stato nell’ambito del noto contezioso sull’utilizzo off label del medicinale Avastin. La questione origina dalle determine di Aifa che hanno inserito tale farmaco nella c.d. lista 648 dei medicinali erogabili a carico del SSN per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, vale a dire per la cura della maculopatia degenerativa correlata all’età, per la quale esiste già altro prodotto debitamente autorizzato ma di costo più elevato.

L’impiego off label di Avastin presuppone lo svolgimento di operazioni di riconfezionamento del prodotto da parte delle farmacie ospedaliere, e ciò aveva fatto dubitare il Consiglio di Stato di essere in presenza di un “medicinale nuovo”, che necessitasse di apposita AIC e autorizzazione alla fabbricazione.

La Corte, pronunciandosi sulla conformità con il diritto dell’UE (in particolare, con la dir. 89/105, la dir. 2001/83 ed il Reg. 726/2004) delle disposizioni nazionali dirette a consentire l’impiego off label di medicinali come Avastin, ha stabilito che:

(i) l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, prevista dall’articolo 3 della stessa, riguarda esclusivamente i medicinali «preparati» in farmacia, vale a dire le formule magistrali e le formule officinali, e non il riconfezionamento, in sede di somministrazione, di un medicinale prodotto industrialmente, già dotato di AIC, quando tali operazioni non modificano in modo sostanziale la composizione, la forma o altri elementi essenziali del medicinale;

(ii) la normativa dell’Unione in materia di prodotti farmaceutici non vieta né la prescrizione di un medicinale off-label né il suo riconfezionamento ai fini di tale uso, purchè l’operazione non determini una modifica del medicinale, sia prescritta da un medico mediante una ricetta individuale e sia effettuata da farmacisti ai fini della somministrazione in ambito ospedaliero (circostanze la cui verifica compete ai giudici nazionali);

(iii) non viola la competenza esclusiva di EMA per l’esame delle domande di AIC nell’ambito della procedura centralizzata l’art. 1, co. 4 bis, d.l. 536/1996, conv. in l. 648/1996, che attribuisce ad Aifa poteri di monitoraggio e intervento sui medicinali off-label, trattandosi di strumenti che rafforzano e completano il sistema di farmacovigilanza istituito dal regolamento n. 726/2004, che associa le autorità nazionali competenti all’EMA, la quale ne assicura il coordinamento (sentenza del 21 novembre 2018, nella causa C-29/17).