HEALTHCARE
Il Tar Piemonte ha ribadito che è legittima la
decisione della Regione di attivare una procedura aperta per l’acquisto di un
vaccino al prezzo più basso, considerato che le Regioni sono libere di
scegliere autonomamente quale tipologia di vaccino somministrare ai propri
assistiti, sulla base degli specifici dati epidemiologici del territorio. Nel
caso esaminato dal Tar, un’azienda farmaceutica titolare di un vaccino
pneumococcico contestava alla Regione di aver posto in concorrenza due vaccini
con due principi attivi differenti, nonché di aver illegittimamente adottato
una decisione di equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti principi
attivi differenti, in assenza di una conforme valutazione tecnica di AIFA e,
dunque, in violazione di quanto previsto dall’art. 15, co. 11ter e 11quater,
d.l. 95/2012. Secondo quanto stabilito dal Giudice amministrativo, nel caso in
esame non trovava applicazione l’art. 15, co. 11ter, d.l. 95/2012,
considerato che i vaccini in esame presentavano una diversa copertura di
sierotipi, non, invece, la derivazione da differenti principi attivi e che la
norma citata, richiamando il concetto di “equivalenza terapeutica”, si
riferisce con evidenza ai farmaci da somministrarsi a scopo di terapia e non ai
vaccini, che hanno esclusivamente funzione profilattica e preventiva. Il Tar ha
altresì escluso l’applicazione dell’art. 15, co. 11quater, d.l. 95/2012,
dal momento che tale norma è applicabile soltanto alle gare per l’acquisto di
farmaci biosimilari e dei loro farmaci biologici di riferimento e tra i vaccini
coinvolti nel caso di specie non è stata dimostrata l’esistenza di un rapporto
tra biosimilare e medicinale di riferimento (Tar Piemonte, sent. n. 1257 del 16
novembre 2018).