LAVORO
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 depositata in data
8 novembre 2018, ha dichiarato incostituzionale il d.lgs. 23/2015 nella parte
in cui prevedeva un criterio di determinazione dell’indennità spettante al
lavoratore, ingiustamente licenziato, ancorato solo all’anzianità di servizio.
Il riferimento è a quei lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7
marzo 2015. La Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento, ha affermato
che un meccanismo di quantificazione del risarcimento pari a un importo di due
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio rende, infatti, l’indennità
in questione eccessivamente rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la
stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione
forfetizzata e standardizzata del danno derivante al lavoratore
dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro. Pertanto, afferma la
Corte Costituzionale, il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità
nel rispetto dei limiti minimo (4, ora 6 mensilità dopo l’intervento del
decreto dignità) e massimo (24, ora 36 mensilità dopo l’intervento del decreto
dignità), dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, che è il
criterio che ispira il disegno riformatore del 2015, ma anche degli altri
criteri desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina
limitativa dei licenziamenti, come ad esempio il numero dei dipendenti
occupati, la dimensione dell’attività economica, il comportamento e condizioni
delle parti. Questa pronuncia stravolge completamente la portata del job act
del 2015, che aveva inteso contenere e predeterminare l’indennità spettante in
caso di licenziamento di lavoratori in regime di tutele crescenti, i quali oggi
sono perfino più tutelati rispetto ai lavoratori ai quali si applica l’art. 18
dello Statuto dei lavoratori, che come noto prevede, di regola, una indennità
massima di 24 mensilità contro gli attuali 36 mesi di cui potranno beneficiare,
d’ora in poi, i lavoratori in tutele crescenti.