HEALTHCARE
Il Tribunale di Bergamo ha chiarito che un
prodotto cosmetico può contenere tracce infinitesimali di sostanze vietate
dall'Allegato II del Reg. 1223/2009, laddove non siano previsti limiti
quantitativi, qualora le stesse siano tecnicamente inevitabili anche osservando
le buone pratiche di fabbricazione e a condizione che il prodotto soddisfi
l'art. 3 del medesimo Regolamento, ossia sia sicuro per la salute umana in
condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili. In particolare, nel
caso esaminato dal Tribunale di Bergamo, era stata contestata ad un produttore
di rossetti la presenza in questi ultimi di sei policiclici aromatici (IPA)
vietati dall'Allegato II del Reg. 1223/2009; il Giudice ha respinto tali
contestazioni sulla base degli esiti della C.T.U., da cui era emersa la
presenza di due soli IPA e solo in due delle quattro tipologie di rossetti
oggetto del giudizio, in quantità talmente infinitesimali da non presentare
alcun rischio per la salute umana (calcolato il livello di esposizione giornaliera),
e da risultare, pertanto, del tutto compatibili con la possibilità di una
presenza involontaria di tali sostanze, pur osservando adeguati processi
produttivi e selezionando materie prime adeguate, quali impurezze “tipiche”
della tipologia di alcuni ingredienti cosmetici (Tribunale di Bergamo, Sez. IV,
sent. n. 1920 del 21 settembre 2018).