12 Settembre

HEALTHCARE

Responsabilità medica: il medico deve rispettare il rifiuto del paziente al trattamento se non vi è pericolo di vita

12/09/2018

Il Tribunale di Termini Imerese ha ribadito l’importanza del consenso informato prestato dal paziente, affermando che, in presenza di un rifiuto espresso rispetto ad un determinato trattamento sanitario, il medico non può intervenire, qualora non sussista un pericolo per la vita del paziente. Il caso esaminato dal Tribunale riguardava la condotta posta in essere da un medico che aveva disposto un’emotrasfusione a una paziente Testimone di Geova, che aveva espressamente e ripetutamente rifiutato l’intervento. Il Giudice, una volta accertata l’insussistenza dello stato di necessità (ravvisabile solamente qualora il paziente non sia in condizione di poter esprimere il proprio consenso/dissenso e vi sia il pericolo di un danno grave alla persona), ha ritenuto integrato il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), avendo la decisione del medico interferito con la libertà di autodeterminazione della paziente. Con la sentenza, il medico è stato altresì condannato al risarcimento dei danni, poiché, secondo il Tribunale, la lesione dell’interesse protetto dall’art. 610 c.p. costituisce danno ingiusto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Tribunale di Termini Imerese, sent. n. 465 del 30 maggio 2018).