HEALTHCARE
Il Tribunale di Termini Imerese ha ribadito
l’importanza del consenso informato prestato dal paziente, affermando che, in
presenza di un rifiuto espresso rispetto ad un determinato trattamento
sanitario, il medico non può intervenire, qualora non sussista un pericolo per
la vita del paziente. Il caso esaminato dal Tribunale riguardava la condotta
posta in essere da un medico che aveva disposto un’emotrasfusione a una
paziente Testimone di Geova, che aveva espressamente e ripetutamente rifiutato
l’intervento. Il Giudice, una volta accertata l’insussistenza dello stato di
necessità (ravvisabile solamente qualora il paziente non sia in condizione di
poter esprimere il proprio consenso/dissenso e vi sia il pericolo di un danno
grave alla persona), ha ritenuto integrato il reato di violenza privata (art.
610 c.p.), avendo la decisione del medico interferito con la libertà di
autodeterminazione della paziente. Con la sentenza, il medico è stato altresì
condannato al risarcimento dei danni, poiché, secondo il Tribunale, la lesione
dell’interesse protetto dall’art. 610 c.p. costituisce danno ingiusto, ai sensi
dell’art. 2043 c.c. (Tribunale di Termini Imerese, sent. n. 465 del 30 maggio
2018).