05 Settembre

HEALTHCARE

È corretto assegnare personalmente pro quota la titolarità di farmacia vinta a concorso straordinario dai candidati in forma associata

05/09/2018

Con due recenti sentenze il Tar Emilia Romagna, nel pronunciarsi sulle modalità di assegnazione della titolarità delle farmacie vinte a concorso straordinario, ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, ha affermato che, a fronte della “straordinairetà” della procedura concorsuale seguita, caratterizzata dall’aver consentito la partecipazione in forma associata di più farmacisti, è da ritenersi corretto il rilascio di un’unica autorizzazione pro indiviso, ovvero pro quota a ciascuno dei candidati in forma associata personalmente (e, quindi, non alla società tra gli stessi costituita), salvo il divieto per ciascuno di tali candidati di cedere o trasferire a terzi la propria quota di autorizzazione a pena di decadenza dell’intera autorizzazione anche nei confronti degli altri associati, in modo da garantire la salvaguardia della personalità dell’autorizzazione e di rendere possibile la partecipazione in forma associata, cumulando i titoli posseduti.

Ad avviso dei giudici amministrativi, una tale impostazione non risulta in violazione della disciplina prevista dall’art. 7 l. n. 362/1991, trattandosi di disposizione che attiene alla gestione della farmacia da parte delle società e non agli aspetti connessi all’autorizzazione all’apertura (c.d. titolarità della farmacia, intesa come autorizzazione ex art. 112 TULS - Tar Emilia Romagna, sentenze n. 657 e 659 del 30 agosto 2018).