LAVORO
Nella
seduta n. 8 del 2 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto
legge cd “decreto dignità”, con il quale si introducono importanti novità sul
fronte dei contratti a termine e delle sanzioni economiche in caso di
licenziamento illegittimo in regime di tutele crescenti. Con l’intento di
limitare l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato il Governo ha
ridotto, in via d’urgenza, il tempo totale dei contratti a termine da 36 a 24
mesi. Ma la novità di maggiore rilievo è senz’altro la reintroduzione delle cd
causali giustificative del termine al contratto di lavoro, ossia l’obbligo per
le aziende di motivare il ricorso a contratti a termine, che saranno pertanto
legittimi solo a fronte di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria
attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive, connesse a
incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività
ordinaria, fatta eccezione per il primo contratto a termine che potrà avere una
durata non superiore a 12 mesi, unico caso in cui non scatterà l’obbligo di
indicare la causale giustificativa. Sono inoltre ridotte a 4 le proroghe
ammesse e viene reintrodotta la regola della motivazione anche in caso di
proroghe e rinnovi dei contratti, che potranno fondarsi solo su esigenze
temporanee e limitate. Inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo
addizionale, attualmente già pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, in caso di rinnovo del
contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Rispetto alle
sanzioni in caso di licenziamento illegittimo in regime di tutele crescenti il
decreto in commento alza la soglia del risarcimento sia rispetto al minimo (da
4 a 6 mensilità) sia rispetto al massimo (da 24 a 36 mesi) economico.