HEALTHCARE
È legittimo il provvedimento adottato da un Comune di
sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di attività ambulatoriale di
assistenza specialistica presso un centro odontoiatrico in ragione dell’omessa
indicazione da parte di quest’ultimo, in alcuni annunci pubblicitari, del nome,
del cognome e dei titoli professionali della direzione sanitaria. Così ha
deciso il Consiglio di Stato, che, nel confermare la sentenza di primo grado,
ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 4, co. 2, l. 175/1992, che
prevede, appunto, l’indicazione dei riferimenti del direttore sanitario nei
messaggi pubblicitari relative agli esercizi professionali, non contrasta con i
principi di liberalizzazione introdotti dalla Legge Bersani (l. 248/2006), ma
intende, invece, definire alcuni contenuti minimi del messaggio, finalizzati a
tutelare gli utenti finali e la trasparenza del mercato, in un settore, come
quello delle prestazioni professionali, caratterizzato dal persistente rilievo
dei soggetti posti al vertice dell’organizzazione che offre i servizi sanitari.
Il Collegio aggiunge, inoltre, che non può ritenersi interamente liberalizzata
la pubblicità svolta dagli esercenti attività libero professionali sanitarie,
considerato che la citata l. 248/2006 non abroga integralmente la precedente l.
175/1992, facendo salvo il controllo da parte dell’ordine professionale
di appartenenza dei criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio, con
la conseguenza che non viene eliminato né il potere di segnalazione da parte
dell’ordine professionale all’Autorità competente, né il potere di sospensione
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, sent.
n. 3467 dell’8 giugno 2018).