20 Aprile

LAVORO

Licenziamento del dipendente per assenza ingiustificata: non sempre basta applicare il contratto collettivo

20/04/2018

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9339 del 16 aprile 2018, è tornata ad affrontare il tema della valutazione della giusta causa invocata dal datore di lavoro quale motivo di licenziamento, affermando che al fine di valutare la legittimità del recesso occorre fare riferimento non soltanto alle previsioni astratte dei contratti collettivi, e all’individuazione che questi fanno delle condotte passibili di sanzione disciplinale e di licenziamento, ma è necessaria anche una valutazione del comportamento inadempiente del dipendente, avendo riguardo a tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali il licenziamento è scaturito.  Secondo la Cassazione, per verificare la legittimità del licenziamento disciplinare il giudice del lavoro deve partire da una valutazione del comportamento del lavoratore ma, allo stesso tempo, non può esimersi dal compiere anche una valutazione del comportamento tenuto dal datore di lavoro, in quanto tale giudizio comparativo si rende necessario al fine di verificare se, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, lo stesso datore di lavoro abbia o meno avuto una parte di responsabilità rispetto all’inadempimento posto in essere dal lavoratore. Nel caso di specie il lavoratore era stato licenziato per giusta causa in quanto assente dal lavoro per un tempo superiore a quello consentito dal contratto collettivo (3 giorni), e tuttavia in giudizio era emerso che tale assenza era stata preceduta da una richiesta di ferie per gravi ed improrogabili esigenze familiari, alla quale il datore di lavoro non aveva dato alcun riscontro, salvo poi licenziare il lavoratore per assenza ingiustificata. La Cassazione ritiene quindi illegittimo il licenziamento, in quanto il datore di lavoro si è semplicemente limitato ad invocare la previsione del contratto collettivo che, in astratto, legittima il licenziamento del dipendente in caso di assenza ingiustificata superiore a 3 giorni, senza aver tenuto in minimo conto il fatto che tali assenze erano necessitate da gravi esigenze famigliari del dipendente, il quale aveva anche chiesto di considerare tali assenze come ferie.