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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513 del 27 marzo 2018, riaffermata la natura unitaria del danno non patrimoniale, ha chiarito il concetto di “danno dinamico-relazionale” precisando che questo ricorre solo nel caso in cui il danno biologico sia tale da compromettere non attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero “particolari aspetti dinamico-relazionali”). Per l’effetto, la perduta possibilità di svolgere una qualsivoglia attività in conseguenza di una lesione della salute o è conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) e non giustifica alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno biologico o, diversamente, è una conseguenza peculiare dell’illecito e allora dovrà essere risarcita adeguatamente con aumento della stima del danno biologico (c.d. personalizzazione).
Solo in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito, quindi, al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione