29 Marzo

HEALTHCARE

Responsabilità medica: L’incompletezza della cartella clinica non vale ad escludere l’esistenza del nesso eziologico

29/03/2018

La Suprema Corte, nel ribadire il proprio orientamento in base al quale è obbligo del medico, in esplicazione della particolare diligenza richiesta nell’esecuzione delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale ex art. 1176 c.c., controllare la completezza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei referti in essa allegati, ha precisato come l’ipotesi di difettosa tenuta ed incompletezza della predetta documentazione medica vada ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per dimostrare la sussistenza di un valido nesso eziologico tra la condotta medica e il danno patito dal paziente. Ciò sempre che, da un lato, l’esistenza del predetto nesso causale non possa essere accertata proprio in ragione della predetta incompletezza della cartella clinica e, dall’altro, che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, gravando sullo stesso medico e sulla struttura dimostrare l’assenza di proprie responsabilità ed incombendo sui medesimi il rischio della mancata prova (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 7250 del 23.3.2018).