01 Ottobre

Concordato preventivo: il provvedimento di omologa è soggetto a imposta di registro in misura fissa

01/10/2015

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 19596 del 1° ottobre 2015 ha stabilito che la sentenza di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori va inquadrata nella previsione di cui alla lettera g) dell’art. 8 della tariffa, parte nona, allegata al DPR 131/1986, comprendente genericamente gli atti di omologazione, con la conseguenza che ad essa si applica l’imposta di registro in misura non proporzionale ma fissa. La Suprema Corte, nel richiamare il proprio precedente conforme di cui alla sentenza n. 19141 del 7 settembre 2010, ha pertanto cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. Lecce, la quale aveva ritenuto corretta l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale. Da notare che la pronuncia della Cassazione parla di sentenza di omologa, in quanto il caso di specie risaliva a prima della riforma della legge fallimentare, ma il principio espresso dalla Suprema Corte vale anche in relazione al decreto di omologa, secondo la nuova formulazione degli artt. 129-131 L. Fall.