HEALTHCARE
In ipotesi d’accertata responsabilità del professionista in relazione a fatti già verificatisi al momento dell’entrata in vigore della Legge 24/17 (nel caso di specie un dentista libero professionista responsabile contrattualmente per i trattamenti odontoiatrici eseguiti nel 2013 volti a donare alla paziente un migliore aspetto estetico), la quantificazione dei danni sofferti dalla paziente deve essere effettuata sulla base dell’art. 7, comma 4, della predetta Legge (in base al quale il danno biologico e non patrimoniale conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria deve essere quantificato sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Dlgs 7.09.2005 n. 209), considerato che la sua applicazione non va ad incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sulla base, appunto, delle tabelle di cui ai sopra richiamati articoli del Codice delle assicurazioni (Tribunale di Milano, sentenza n. 1654/2018 pubblicata il 16/02/2018).