28 Febbraio

HEALTHCARE

Responsabilità medica: le S.U. chiariscono gli ambiti d’applicabilità della Legge Gelli e i casi in cui l’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa

28/02/2018

Le S.U. penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 22/2/18 si sono pronunciate sull’applicabilità della Legge n. 24/17 (c.d. legge Gelli) che, nell’abrogare la previgente disciplina in materia di responsabilità medica (Legge n. 189/12, c.d. legge Balduzzi), ha rimodulato i limiti della colpa medica in ragione del rispetto delle linee-guida dettate in materia, con conseguente necessità d’individuare la legge più favorevole. In merito le S.U. hanno identificato alcuni casi in cui il precetto di cui all’art. 3 della Legge n. 189/12 risulta più favorevole rispetto alla normativa di recente introduzione, segnalando l’applicabilità della legge Balduzzi quale norma più favorevole (i) nel caso in cui la contestazione verta su comportamenti del sanitario, commessi prima dell’entrata in vigore della legge Gelli, connotati da negligenza o imprudenza con configurazione di colpa lieve, in quanto esenti da responsabilità in ipotesi di rispetto delle linee guida o buone pratiche accreditate; (ii) nel caso di colpa da imperizia qualora l’errore determinante la colpa lieve sia caduto sul momento selettivo delle linee guida e, quindi, sulla valutazione della loro appropriatezza, posto che, anche in questo caso, la legge previgente prevedeva l’esenzione da responsabilità. Viene, infine, precisato che, qualora il giudice sia chiamato a decidere su fatti verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore della Legge Gelli e si verta in ambito di colpa lieve da imperizia relativa alla sola fase attuativa, del tutto ininfluente è la qualificazione giuridica considerata l’esenzione da responsabilità di cui alla legge Balduzzi nonché la stessa previsione di non punibilità di cui all’art. 590 sexties cod. pen.

La Suprema Corte, quanto, infine, ai limiti di qualificazione della responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, ha definito l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’art. 590 – sexties cod. pen. (così come introdotto dalla legge n. 24/17), affermando il principio di diritto secondo cui l’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica, nel caso in cui: (1) l’evento si sia verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; (2) l’evento si sia verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; (3) l’evento si sia verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; (4) l’evento si sia verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

Da ultimo le delle S.U. hanno confermato la responsabilità civile anche per colpa lieve “a prescindere dallo strumento tecnico con il quale il legislatore regoli la sottrazione del comportamento colpevole da imperizia lieve all’intervento del giudice penale”.