27 Febbraio

HEALTHCARE

Responsabilità medica: istituito il Sistema Nazionale per le Linee Guida

27/02/2018

La Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole allo schema di decreto con il quale il Ministro della salute, in attuazione della delega contenuta nell’art. 5, co. 3, della l. 24/2017 (legge Gelli), ha istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità il Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), gestito da un Comitato strategico di esperti e deputato alla valutazione, all’aggiornamento e alla pubblicazione delle linee guida elaborate dagli enti pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’apposito elenco istituito dal d.m. 2 agosto 2017.

Il Comitato strategico – composto dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, dal Direttore del CNEC, dai Direttori Generali del Ministero della salute competenti in materia di programmazione sanitaria, prevenzione, professioni sanitarie e ricerca, dal Direttore Generale di Agenas, dal Direttore Generale di AIFA, dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e dal Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni – avrà il compito di definire la priorità cliniche, di salute pubblica e organizzative del SNLG sulla base di alcuni criteri ivi indicati, quali impatto epidemiologico, variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili, diseguaglianze dei processi ed esiti assistenziali, rischio clinico elevato, ecc., nonché di promuovere un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse.

Spetta all’Istituto Superiore di Sanità il compito di valutare le proposte di linee guida ai fini dell’inserimento nel SNLG, previa verifica della conformità delle stesse rispetto alla metodologia adottata e alle priorità stabilite dal Comitato strategico.

Si tratta di un importante provvedimento attuativo della legge Gelli, in quanto, come è noto, gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, devono attenersi, salvo le specificità del caso, alle raccomandazioni previste dalle linee guida in questione, essendo esclusa la responsabilità per imperizia laddove si dimostri che il professionista abbia rispettato le predette raccomandazioni.