22 Gennaio

HEALTHCARE

È legittimo il Decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale

22/01/2018

Con sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con riferimento al d.l. n. 73 del 2017 – c.d. decreto Lorenzin – recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, osservando che, nel presente contesto, caratterizzato da un tendenziale calo delle profilassi, la previsione di dieci vaccini obbligatori per i minori fino a sedici anni di età rappresenta una scelta del Legislatore nazionale del tutto ragionevole e coerente con le finalità pubbliche di tutela della salute e di solidarietà sociale.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore statale non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale, dal momento che il diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) deve essere contemperato con il coesistente e reciproco diritto alla salute degli altri, con l’interesse della collettività, nonché con l’interesse del bambino, il quale esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura.

In ogni caso, prosegue la Corte, nel nuovo assetto normativo basato sull’obbligatorietà (giuridica), il legislatore in sede di conversione ha preservato un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini, prevedendo alcuni strumenti informativi e di confronto diretto con i genitori, finalizzati alla persuasione e all’adesione consapevole. Solo al termine di un procedimento articolato, infatti, previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le sanzioni amministrative previste dallo stesso d.l. n. 73 del 2017, peraltro mitigate in seguito agli emendamenti introdotti in sede di conversione.

Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, prevede un sistema di monitoraggio periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini (e segnatamente di quelli elencati all’art. 1, comma 1-bis: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) e “denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell’obbligo è fortemente ancorata al contesto ed è suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso”.