BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Con la sentenza n. 898 del 16/1/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine al dibattito sulla nullità o meno dei contratti quadro relativi ai servizi finanziari e bancari caratterizzati dalla firma del solo cliente, affermando che “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 DLgs. n. 58/98, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Il principio, riferito in via diretta ai contratti in tema di servizi di investimento, opera anche per i in tema di servizi bancari, data la sovrapponibilità degli artt. 23 TUF e 117 TUB quanto ai requisiti di forma.