09 Gennaio

HEALTHCARE

L. 124/2017 e riforma dell’ordinamento farmaceutico in tema di titolarità di farmacia e incompatibilità: il Consiglio di Stato esprime il suo parere

09/01/2018

Con parere del 22 dicembre 2017, n. 69/2018, pubblicato il 3 gennaio scorso, in risposta ad una serie di quesiti formulati dal Ministero della Salute, il Consiglio di Stato, in funzione consultiva e costituito in Commissione Speciale, è stato chiamato a rendere la sua interpretazione in merito alle recenti modifiche introdotte nell’ordinamento farmaceutico, ad opera della l. n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).

In particolare, dopo un breve excursus del contenuto dei quesiti formulati dal Ministero e della normativa vigente in materia di titolarità di farmacie, il Consiglio di Stato:

i) ha riconosciuto che l’art. 7 l. n. 362/1991, come novellato dalla riforma, non opera alcuna distinzione tra le varie tipologie di società di capitali che possono oggi ottenere il riconoscimento della titolarità di farmacie;

ii) ha considerato possibile ricorrere alla costituzione di società di capitali anche ai vincitori di sede farmaceutica all’esito del concorso straordinario, sebbene, in tali casi, debba essere garantito il rispetto del vincolo triennale di gestione paritaria, previsto dall’art. 11 d.l. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, non essendo permesso l’ingresso di soggetti terzi nella compagine sociale prima che siano decorsi tre anni dal conseguimento della titolarità della farmacia in forma associata e non essendo, peraltro, comunque ritenuta ideale la scelta della società in accomandita, per la difficile realizzazione in tale ipotesi di una gestione su base paritaria;

iii) ha confermato l’assenza di dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone titolari di farmacia anche da parte di soggetti non farmacisti, a fronte dell’abrogazione, senza che sia intervenuta l’esclusione di alcun tipo societario, della disciplina previgente di cui al comma 2 dell’art. 7 l. n. 362 cit., che imponeva ai soci la qualifica di farmacista, iscritto all’albo, in possesso dei requisiti di idoneità ed essendo oggi di converso ammesso che la direzione della farmacia possa essere affidata anche a farmacisti che non siano al contempo soci;

iv) nell’esprimersi sulla disciplina in tema di incompatibilità, ai sensi degli artt. 7, co. 2, e 8 l. n. 362 cit., con riferimento all’incompatibilità con l’ “esercizio della professione medica”, di nuova introduzione, ha affermato l’operatività del vincolo anche in caso di medici che non esercitino la professione e che siano solamente iscritti all’albo, non essendo preventivabile  e controllabile l’eventuale avvio dell’esercizio della professione da parte dei medici meramente iscritti all’albo;

v) in relazione all’incompatibilità di cui all’art. 8, co. 1, lett. b), che sancisce l’incompatibilità con la posizione di “titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”, in contrasto con la tesi ministeriale, ha ritenuto che la stessa debba essere estesa  “a qualsiasi forma di partecipazione  alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione”, non potendo essere esentata la partecipazione di mero capitale, pena il rischio di incentivazione all’incremento dell’attività di mero finanziamento e alla formazione di concentrazioni societarie;

vi) sulla incompatibilità di cui all’art. 8, co. 1, lett. c) l. n. 362 cit., con riferimento alla quale il Ministero della Salute ha chiesto se l’incompatibilità in esso prevista “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”, debba essere ricondotta al solo rapporto di lavoro subordinato e non ad altre tipologie di lavoro e attività, ha reso una interpretazione sostanziale della norma, avendo sposato il criterio volto ad esaltare non tanto la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, ma il carattere continuativo o meno del rapporto di lavoro intessuto dal socio con altro datore di lavoro o committente;

vii) ha ritenuto, infine, pacificamente applicabile il regime di incompatibilità di cui agli articoli innanzi ricordati anche alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario, in assenza di alcuna distinzione in merito da parte della citata normativa.