HEALTHCARE
Con la sentenza n. 19212 del 29 settembre 2015 la Corte di Cassazione, ribadito l’obbligo per il medico di acquisire il consenso libero e informato del paziente, ne ha specificato i limiti, chiarendo che, salvo il caso in cui ricorra uno stato di necessità, il consenso non può mai essere presunto o tacito ma deve essere fornito espressamente, dopo che il paziente abbia ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita. Per la Suprema Corte il consenso deve essere acquisito anche qualora le probabilità di un evento dannoso siano limitatissime o, al contrario, così alte da sfociare nell’accanimento terapeutico. Questo perché spetta solo al paziente valutare i rischi a cui intende esporsi.