BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Il contratto quadro in materia di investimenti in servizi finanziari è nullo non solo per difetto della forma scritta ma anche per omessa e carente indicazione dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell’entità dei criteri di calcolo della remunerazione dell’intermediario imposti dalla normativa secondaria, delegata a disciplinare l’esercizio dell’attività di intermediazione. La nullità del contratto quadro incide sulla validità dei successivi ordini di acquisto, qualificabili come negozi esecutivi del mandato. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Mantova con la sentenza n. 754 del 26/7/17 che costituisce un novum rispetto alle cause di nullità del contratto quadro ex art. 23 D.Lgs. n. 58/98.