HEALTHCARE
È costituzionalmente illegittima la legge n. 210/1992 (rubricata “indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”) nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge stessa, a favore di coloro che, a causa della vaccinazione antinfluenzale, abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica. Per addivenire a tale conclusione, la Corte costituzionale ha ritenuto rilevante l’obiettivo essenziale che sia le vaccinazioni obbligatorie sia quelle raccomandate (quale la vaccinazione antinfluenzale) perseguono nella profilassi delle malattie infettive, ossia garantire e tutelare la salute collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale. Alla luce di tali considerazioni, secondo la Consulta, sarebbe irragionevole riservare a coloro che hanno aderito alle raccomandazioni delle Autorità sanitarie un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiamo adempiuto ad un precetto e, pertanto, la collettività deve sopportare i costi del pregiudizio individuale derivante dalla vaccinazione antinfluenzale (Corte costituzionale, sent. n. 268 del 22 novembre 2017, depositata il 14 dicembre 2017).