15 Dicembre

HEALTHCARE

Approvata la legge sul biotestamento

15/12/2017

Il 14 dicembre è stata approvata in via definitiva la legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamenti sanitari (DAT). Il provvedimento prevede che nessun trattamento possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, stabilendone le modalità di acquisizione e di revoca e promuovendo la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova la propria base fondante nel consenso informato. Inoltre, nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, potrà essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa con il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi in condizione di non poter esprimere il proprio consenso.

Vengono, poi, disciplinate (art. 4) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), definite come l’atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il medico ha l’obbligo di rispettare le DAT salvo che le stesse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Le DAT, che saranno sempre revocabili, potranno essere redatte per atto pubblico o scrittura privata (con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da medico dipendente del SSN o convenzionato) o altresì, nei casi in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Inoltre, il dichiarante potrà indicare nelle DAT una persona di fiducia (cd. fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.