01 Dicembre

LAVORO

Se il DVR non è adeguato l’azienda risponde anche per violazione del modello 231

01/12/2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53285 del 23 novembre 2017, nel pronunciarsi in merito alla responsabilità di un’azienda che, oltre ad aver posto in essere attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro rivelatasi non adeguata, aveva inoltre predisposto un documento della valutazione dei rischi (DVR) inidoneo a prevenire l’infortunio verificatosi, ha affrontato anche la tematica inerente la possibile violazione del modello di gestione, organizzazione e controllo (cd modello 231) quale conseguenza del mancato rispetto della normativa del testo unico sicurezza. In particolare, la Cassazione ha in primo luogo osservato che quanto ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente (di cui al d.lgs. 231/2001), i criteri di imputazione oggettiva contenuti nell’art. 5 (interesse o vantaggio dell’ente) sono riferibili alla condotta e non all’evento e che, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo così un criterio di valutazione ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo. Sempre la medesima sentenza di cassazione ha inoltre chiarito che il criterio del vantaggio dell’ente assume una connotazione oggettiva, valutabile quindi ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito e che, al fine di individuare l’interesse dell’ente occorre verificare se, in concreto, vi è stato un risparmio di spesa conseguente alla mancata osservanza della normativa cautelare, ovvero qualora risulti accertato che la scorretta prassi aziendale ha influito sul rapporto spesa-guadagno.