03 Novembre

HEALTHCARE

Pubblicità degli ambulatori medici: occorre indicare i riferimenti del direttore sanitario della struttura

03/11/2017

Con una recente sentenza, il TAR Liguria ha chiarito che è tutt’ora vigente la disciplina di cui alla L. n. 175 del 5 febbraio 1992 in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, dovendosi ritenere che l’effetto abrogativo della normativa intervenuta successivamente (in particolare a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, D.L. n. 138/2011 e del D.P.R. n. 137/2012) sia circoscritto alle sole disposizioni concernenti un divieto di svolgimento di pubblicità informativa dei servizi professionali ovvero alle norme che si pongano in contrasto con i principi di libertà, trasparenza e veridicità della pubblicità, nonché di non equivocità e correttezza delle informazioni veicolate.

In virtù di tale interpretazione, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale un Comune, in applicazione dell’art. 5, comma 5, della L. n. 175/1992, ha sospeso l’autorizzazione per l’esercizio di attività ambulatoriale di assistenza specialistica presso un centro odontoiatrico, in ragione dell’omessa indicazione in alcuni annunci pubblicitari e, in particolare, in un totem posto nelle immediate vicinanze dello studio medico, nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria della struttura (TAR Liguria, sentenza n. 802 del 27 ottobre 2017).